Procedimento 34125/04 RGNR - 230763/05 RG g.i.p. nei confronti di Taormina Carlo nato a Roma il 16 dicembre 1940, difeso di fiducia dall'avv. Pier Paolo Dell'Anno del Foro di Roma, indagato in relazione ai seguenti reati: del reato di cui agli artt. 81 cpv., 595, comma 2, 3 c.p., 13, 21 legge 8 febbraio 1948, n. 47 perche' formalmente investendo la qualita' di difensore di fiducia di Franzoni Anna Maria nel procedimento penale avente ad oggetto l'omicidio di Samuele Lorenzi, consumato in Cogne il 30 gennaio 2002, con piu' atti distinti e successivi esecuti di un medesimo disegno criminoso, rilasciava piu' interviste o dichiarazioni a diverse testate giornalistiche nonche' a diverse reti televisive - di seguito esemplificate - nelle quali offendeva reiteratamente la reputazione del Tenente Colonnello Garofano Luciano, ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, il quale ultimo nella qualita' di comandante del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche (R.I.S.) di Parma in data 2 febbraio 2002, congiuntamente ai propri collaboratori, era stato destinatario di un incarico di consulenza tecnica collegiale conferitogli dalla Procura della Repubblica di Aosta nell'ambito del procedimento penale sopra richiamato. In particolare, Taormina Carlo poneva in essere le seguenti condotte criminose: 1) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano rilasciando la seguente indimostrata dichiarazione, pubblicata in data 27 aprile 2004, a pagina 13, sul quotidiano «Libero» nell'articolo a firma di Cristina Lodi: «So per certo che il perito tedesco e il colonnello del R.I.S., si sono incontrati. E lo hanno fatto in piu' occasioni, si saranno messi d'accordo», cosi' insinuando che il ten. col. Garofano, quale consulente tecnico del p.m. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Aosta, avrebbe incontrato fuori della sede istituzionale il perito, dott. Schmitter, nominato dal g.u.p. del Tribunale di Aosta prima del deposito della perizia, per influenzarne le conclusioni e quindi mettendo in dubbio anche l'obbiettivita' del perito medesimo. In Milano il 27 aprile 2004. 2) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica «ANSA» in data 24 maggio 2004, testualmente affermando, a proposito della sopravvenuta sparizione di un frammento biologico dal reperto 28/2B: «Omissis ... la perizia del professor Boccardo ha chiarito definitivamente la questione, e cioe' che in effetti la manomissione della prova da parte del R.I.S. di Parma e' stata consumata», lasciando cosi' intendere falsamente che la perizia del prof. Boccardo avesse accertato che il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B), fosse ad un certo punto «sparito» per un'attivita' intenzionale ed illecita manipolazione del reperto medesimo ad opera del R.I.S., cosi' additando implicitamente il ten. col. Garofano, che quella struttura dirigeva, quale autore di un fatto illecito, mentre in realta' il prof. Boccardo da' unicamente atto (pag. 66 perizia e pagg. 103 e 104) che L'unica certezza e' rappresentata dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavita' formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18». In Roma il 24 maggio 2004. 3) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano rilasciando la seguente falsa dichiarazione, pubblicata in data 25 maggio 2004 sul quotidiano «Il Giornale», nell'articolo a firma di Gian Marco Chiocci: «La perizia del professor Boccardo ha chiarito definitivamente la questione, e cioe' che la manomissione della prova da parte del R.I.S. di Parma e' stata consumata», lasciando cosi' intendere falsamente che la perizia del prof. Boccardo avesse accertato che il piccolo frammento osseo, la cui presenza era stata rilevata al microscopio ottico all'interno del calco (reperto 28/2B), fosse ad un certo punto «sparito» per un'attivita' intenzionale ed illecita manipolazione del reperto medesimo ad opera del R.I.S., cosi' additando implicitamente il ten. col. Garofano, che quella struttura dirigeva, quale autore di un fatto illecito, mentre in realta' il prof. Boccardo da' unicamente atto (pag. 66 perizia e pagg. 103 e 104) che «L'unica certezza e' rappresentata dal fatto che nel periodo compreso tra il 17 settembre 2002 e 24 ottobre 2003 il frammento sopra menzionato sia fuoriuscito dall'interno della cavita' formatasi nel reperto 28/2B - traccia 18». In Milano il 25 maggio 2004. 4) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso un comunicato fatto all'agenzia giornalistica ANSA in data 28 giugno 2004 nel quale - sul falso presupposto che il libro «Delitti imperfetti» di cui e' autore il ten. col. Garofano contenesse anche la trattazione del caso di Cogne - attribuiva al ten. col. Garofano, al quale faceva esplicito riferimento con l'uso della dizione letterale», ... inquirenti che si ammantano di grande prestigio. « - la promozione ed attuazione di una ... vergognosa operazione di inquinamento dell'informazione ...», chiedendosi ... come sia possibile che un alto ufficiale dia notizia della pubblicazione dl un libro dove si tratta anche del caso di Cagne il giorno prima dell'udienza che si e' tenuta oggi, facendo in modo che tutti i tg ne parlassero ... "e" ... speculando su fatti di questa gravita' ...». In Roma il 28 giugno 2004. 5) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso il mezzo televisivo in data 6 maggio 2004, allorquando nel corso della trasmissione televisiva del canale RAI Uno «La vita in diretta» dal titolo «Chi ha ucciso il piccolo Samuele», essendo intervistato sempre a proposito della sparizione del frammento osseo sopra citato, espressamente parlava di «... alterazione dei dati e dei materiali probatori ... »; ... di «... un'operazione fatta dai Carabinieri su un frammento osseo che e' stata da noi sventata ...» con manifesto riferimento al ten. col. Luciano Garofano, cosi' additandolo ancora una volta quale autore o, comunque, responsabile di un fatto delittuoso. In Parma, il 6 maggio 2004. 6) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso il mezzo televisivo in data 25 maggio 2004, allorquando intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Studio Aperto» del canale Italia 1 dal titolo «Indagate sul R.I.S. di Parma», affermava che qualcuno ha fatto sparire il frammento osseo e che bisogna verificare l'operato del Colonnello Garofano e dei suoi collaboratori sul presupposto che costoro avessero manomesso il reperto, cos'i' additandolo ancora una volta quale autore o, comunque, responsabile di un fatto delittuoso In Parma, il 25 maggio 2004; 7) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso il mezzo televisivo in data 22 settembre 2004, allorquando intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Porta a Porta» del canale Rai 1, condotta dal giornalista Bruno Vespa, affermava falsamente, in ordine alle investigazioni svolte dal R.I.S. di Parma, che: «questa sentenza» - riferendosi alla sentenza di condanna di Annamaria Franzoni emessa dal g.u.p. di Aosta - «tra le varie cose che contiene, alle pagine 14 e 15 definisce non tecniche e non scientifiche tutte le attivita' svolte dagli investigatori del R.I.S. di Parma», cosi' portando all'attenzione dell'opinione pubblica l'esistenza di un asserito preciso giudizio di un organo giudicante che avrebbe censurato complessivamente l'attivita' tecnica svolta dal R.I.S. di Parma nell'ambito delle indagini sull'omicidio di Samuele Lorenzi e cosi' sostanzialmente offendendo la professionalita' di tutti gli investigatori coinvolti nelle indagini ed, in particolare, del ten. col. Garofano che quella struttura dirige, mentre, in realta', il giudice alle pagine 14 e 15 della sentenza testualmente ritiene «tecnicamente poco convincente» la sola «sperimentazione eseguita dai consulenti del p.m. e consistita nel portare colpi ad un fantoccio, avente le dimensioni del corpo del bimbo, intriso di sangue di maiale, cosi' credendo di dimostrare che le macchie che si formavano sulla casacca del pigiama indossata dall'autore del fatto nella sperimentazione erano simili in tutto a quelle riscontrate, nella realta', sulla casacca stessa, che quindi si assumeva indossata dall'assassino». In Parma, li' 22 settembre 2004; 8) offendeva la reputazione del ten. col. Garofano Luciano attraverso il mezzo televisivo in data 22 ottobre 2004, allorquando intervistato e mandato in onda nella trasmissione «La vita in diretta» del canale Rai 1 condotta dal giornalista Michele Cucuzza, riferendosi alle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Aosta in merito alla sparizione del frammento biologico del reperto 28/2B, affermava esplicitamente che «doveva essere indagato per averlo sottratto, il Colonnello Garofano (faccio io il nome, non c'e' problema)» stessa accusa poi ripetuta in data 8 novembre 2004, intervistato e mandato in onda nella trasmissione «Porta a Porta» del canale Rai 1, condotta dal giornalista Bruno Vespa, nella quale occasione affermava: «Io le dico che di fronte alla caduta in verticale di tutti gli elementi probatori portati dai Carabinieri alla Procura, si e' arrivati al punto di dover far emergere la scomparsa, far scomparire un frammento osseo appartenente al piccolo Samuele per dimostrare, dunque, come ultima spiaggia che quella era una fonte di responsabilita», sempre additando esplicitamente il ten. col. Garofano come autore di un fatto illecito; In Parma, il 22 ottobre 2004 e 8 novembre 2004; Reato ulteriormente aggravato dal consistere l'offesa nell'attribuzione di un fatto determinato. F a t t o Garofano Luciano, Comandante del Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Parma, proponeva, in data 26 luglio 2004 e 19 novembre 2004, due querele nei confronti dell'avv. Carlo Taormina in relazione a ripetute affermazioni (ritenute diffamatorie) effettuate dal querelato, parlamentare e difensore di fiducia di Franzosi Annamaria, imputata dell'omicidio del figlio Lorenzi Samuele, sia su quotidiani che in trasmissioni televisive. Il p.m. elevava le incolpazioni sopra riportate nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari del 20 aprile 2005. La Camera dei deputati, nella seduta del 25 luglio 2005, deliberava che i fatti in questione concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'art. 68 primo comma della Costituzione. Il p.m., con atto depositato il 21 settembre 2005, formulava richiesta di archiviazione per difetto della condizione di procedibilita'. Il querelante proponeva opposizione sollecitando il giudice a sollevare il conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. All'udienza camerale del 16 gennaio 2006, rinviata per legittimo impedimento a comparire dell'indagato, il p.m. depositava memoria con analogo invito al giudice. All'udienza del 13 marzo 2006 l'opponente ribadiva la richiesta, la difesa dell'indagato insisteva nell'accoglimento della richiesta di archiviazione, il giudice si riservava. Motivi del ricorso Il presente conflitto deve ritenersi ammissibile sotto il profilo soggettivo (questo giudice e' competente a decidere, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali attribuite, sulla asserita illiceita' della condotta dell'indagato di cui alle incolpazioni e, quindi, a dichiarare la volonta' del potere cui appartiene) e oggettivo (sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 68 primo comma della Costituzione, lesione della propria sfera di attribuzioni giurisdizionali, costituzionalmente garantita, da parte della delibera della Camera dei deputati). Nella relazione della Giunta per le autorizzazioni (per la maggioranza), che ha proposto all'Assemblea di dichiarare che i fatti oggetto del procedimento penale a carico dell'avv. Taormina concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, si legge che l'on. Taormina aveva esposto, durante la sua audizione, quanto segue: i fatti (ossia l'omicidio di Lorenzi Samuele avvenuto a Cogne) erano stati all'attenzione dell'attivita' parlamentare sin da subito. Erano state presentate alcune interrogazioni relative al bombardamento mediatico sulla vicenda e sui protagonisti. Egli, il 22 aprile 2002, aveva depositato un'interrogazione rivolta al Ministro della giustizia in cui, evidenziando anomalie nelle svolgimento dell'inchiesta, aveva chiesto iniziative ispettive. Laddove nell'interrogazione aveva ipotizzato che «non sarebbero state adottate, quanto meno negligentemente, dagli organi investigativi le doverose e necessarie cautele per preservare il luogo del delitto da eventuali inquinamenti posti in essere da soggetti interessati», con l'espressione «soggetti interessati» aveva inteso riferirsi non solo al novero delle persone che potevano risultare indagate per l'omicidio del bambino ma anche ad altri protagonisti della vicenda giudiziaria. Cio' che gli veniva imputato in qualita' di difensore della Franzoni costituiva null'altro che lo sviluppo e la proiezione di condotte che aveva gia' posto in essere da deputato prima di assumere, nel settembre del 2002, il mandato difensivo. La relazione giungeva alla conclusione che nelle dichiarazioni di un parlamentare avvocato non possono essere arbitrariamente scisse le due posizioni, a meno che non se ne abbiano indizi sicuri e incontrovertibili, nella fattispecie mancanti, e che l'interrogazione parlamentare dell'on. Taormina di fatto conteneva gli elementi contenutistici di critica allo svolgimento del procedimento penale condotto dall'Autorita' Giudiziaria di Aosta, poi sviluppate in modo piu' dettagliato nelle dichiarazioni contestate nel procedimento per diffamazione. L'Assemblea, come detto, nella seduta del 25 luglio 2005 votava a favore della detta proposta della giunta. La giurisprudenza della Corte costituzionale ha fissato, in relazione all'immunita' ex art. 68 primo comma della Costituzione, i seguenti principi: l'insindacabilita' opera anche qualora le divulgazioni del parlamentare awengano all'esterno del Parlamento («extra moenia») o attraverso atti non tipici della funzione parlamentare; occorre, tuttavia, affinche' possa invocarsi in questi casi l'insindacabilita', che sussista un nesso funzionale tra la dichiarazione resa «extra moenia» e l'espletamento delle funzioni parlamentari; tale nesso esiste «se ed in quanto esista una sostanziale corrispondenza di significato con opinioni gia' espresse o contestualmente espresse nell'esercizio di funzioni parlamentari, non essendo sufficiente una mera comunanza di argomenti» (Corte cost. sent. n. 28 del 12 gennaio 2005). Nel presente procedimento non ricorrono i menzionati presupposti. Punto di partenza e' l'analisi del contenuto della interrogazione parlamentare del 22 aprile 2002. L'interrogazione e' rivolta al Ministro della giustizia e nella premessa fa riferimento a: dichiarazioni e comportamenti di esponenti dell'Autorita' Giudiziaria di Aosta che potrebbero aver leso il prestigio dell'ordine giudiziario; violazione dell'obbligo di segretezza della indagini, ripetute interviste rilasciate dai magistrati del pubblico ministero ai mass media senza il rispetto dei requisiti di continenza ed equilibrio e non conformi ad etica professionale; comportamento eccentrico del g.i.p. nel rilasciare interviste, divulgazione dell'ordinanza cautelare del g.i.p. via internet; supposta mancata adozione, da parte degli organi investigativi, delle cautele per preservare il luogo del delitto da eventuali inquinamenti posti in essere da soggetti interessati (con particolare riguardo al momento immediatamente successivo all'intervento della notizia di reato e delle forze dell'ordine con concreta possibilita' che l'arma del delitto, mai ritrovata, possa essere stata sottratta proprio in quel periodo temporale); orientamento delle indagini da parte del pubblico ministero sia in ordine a quanto riferito dalla Franzoni circa i nominativi dei responsabili del delitto sia in seguito alla decisine del Tribunale della Liberta' di Torino di annullare l'ordinanza cautelare del g.i.p. (in particolare il Procuratore di Aosta aveva pubblicamente affermato che intendeva indagare unicamente a carico della Franzoni). L'interrogante vuole quindi conoscere se il Ministro della giustizia intenda disporre un'ispezione al fine di appurare la sussistenza dei fatti indicati nella premessa e adottare le iniziative di sua competenza anche di carattere disciplinare. Ebbene il contenuto della interrogazione e' del tutto differente dalle tematiche delle dichiarazioni oggetto delle incolpazioni a carico del querelato. L'interrogazione e' incentrata sui comportamenti, processuali e non, dell'Autorita' Giudiziaria di Aosta, le dichiarazioni oggetto della querela riguardano tutt'altro aspetto della vicenda in quanto ineriscono al comportamento del tenente colonnello Garofano (che era stato incaricato dal p.m. di svolgere indagini tecniche) e ne contestano l'operato. Non solo non sussiste tra l'interrogazione e le dichiarazioni asseritamente diffamatorie identita' sostanziale di contenuto ma manca anche la comunanza di argomenti o tematiche. Ne' puo' darsi rilievo al fatto che nella interrogazione si sollecitano verifiche per appurare negligenti comportamenti degli organi investigativi circa l'adozione di cautele volte ad impedire inquinamenti probatori e a quanto esposto da Taormina nell'audizione in Giunta laddove ha specificato che con l'espressione «soggetti interessati» intendeva riferirsi non solo ai potenziali indagati dell'omicidio ma anche ad «altri protagonisti della vicenda giudiziaria». Da un lato, posto che l'interrogazione e' rivolta al Ministro della giustizia, con richiesta di ispezione e di eventuali attivazioni di procedimenti disciplinari, non si vede come la stessa possa essere inerente a soggetti diversi dai magistrati che si sono occupati della vicenda. In secondo luogo le precisazioni relative ai «soggetti interessati» appaiono incomprensibili: non vi e', infatti, chi non veda, alla luce del tenore complessivo dell'interrogazione, che soggetti interessati all'inquinamento probatorio altri non possono essere (secondo logica) che l'autore dell'omicidio o eventuali favoreggiatori. Il riferimento, fatto nell'audizione in giunta, agli «altri protagonisti della vicenda giudiziaria» come rientranti tra i «soggetti interessati» non si vede come possa costituire un aggancio alle espressioni oggetto di querela e fare scattare il nesso funzionale di cui si e' detto. Si aggiunga che, come emerge dal verbale della seduta della Giunta del 29 giugno 2005, alla domanda del relatore Aurelio Gironda Velardi se con la frase dell'interrogazione del 22 aprile 2002 (quella relativa ai «soggetti interessati») l'on. Taormina intendeva riferirsi anche al tenente colonnello Garofano, Taormina non ha fornito risposta. Il verbale (allegato 2 all'opposizione alla richiesta di archiviazione), infatti, sul punto, recita: «Aurelio Gironda Veraldi (AN) relatore domanda se con la frase dell'interrogazione del 22 aprile 2002 poc'anzi ricordata l'on. Taormina intendeva riferirsi anche al tenente colonnello Garofano, Carlo Taormina (FI) sottolinea che nonostante che il fatto di sangue sia avvenuto nella primissima mattinata del 30 gennaio 2002 e che i primi soccorsi siano stati prestati alle 8,54, soltanto alle 14 del medesimo giorno la casa dei Lorenzi e' stata perimetrata, sicche' nell'intervallo si puo' ipotizzare che possano essere avvenuti episodi di inquinamento delle prove». Ulteriore riprova, quindi, della insussistenza del detto nesso funzionale. Va aggiunto, da ultimo, che le dichiarazioni asseritamente diffamatorie sono successive di ben due anni all'interrogazione e che sono relative a fatti e circostanze che Taormina poteva conoscere solo perche' difensore della Franzoni e non come parlamentare. Detta interrogazione, in definitiva, nulla ha a che fare con le affermazioni di cui alle incolpazioni relative al Garofano, affermazioni che non costituiscono affatto espressione di attivita' parlamentare ne' sviluppo o proiezione di condotte che, con la detta interrogazione, gia' aveva posto in essere da deputato, ma sono unicamente inerenti e trovano la loro ragione nell'attivita' difensiva svolta dall'Avv. Taormina nel procedimento penale a carico della Franzoni. Ne consegue che le opinioni ed espressioni manifestate dall'on. Taormina non possono ritenersi rese nell'esercizio delle funzioni parlamentari, per mancanza del nesso funzionale, e pertanto non e' invocabile l'immunita' prevista dall'art. 68 primo comma della Costituzione.